La figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) rappresenta, da anni, uno dei temi più delicati del diritto penale della sicurezza sul lavoro. Pur essendo i compiti del coordinatore delineati dagli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 81/2008, l’elaborazione giurisprudenziale ha progressivamente ampliato, in alcuni casi, l’ambito della sua posizione di garanzia, alimentando il timore che il CSE potesse trasformarsi in una sorta di garante generale della sicurezza del cantiere.
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV penale, n. 23840 del 26 giugno 2025, assume particolare rilievo perché affronta due questioni fondamentali: da un lato individua il momento in cui sorge la posizione di garanzia del coordinatore; dall’altro, soprattutto, ridefinisce il contenuto della sua responsabilità, riaffermando la distinzione tra funzione di alta vigilanza e controllo operativo delle lavorazioni.
Quando nasce la posizione di garanzia del CSE
Sul primo aspetto la Corte prende nettamente posizione.
Il Tribunale, in sede di sentenza di I grado, aveva assolto il CSE in quanto aveva escluso la responsabilità del professionista ritenendo che, al momento dell’infortunio, fosse presente nel cantiere una sola impresa esecutrice e che, pertanto, non fosse ancora sorto il ruolo del Coordinatore per l’esecuzione.
La Cassazione corregge tale impostazione richiamando il dato letterale dell’art. 90, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008: il coordinatore deve essere nominato quando sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea. Non rileva quindi il momento in cui le imprese operino effettivamente insieme, bensì la programmazione dell’intervento.
La pronuncia contiene inoltre un’affermazione di notevole interesse pratico.
Pur rilevando l’assenza di una formale accettazione dell’incarico, la Corte attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che il professionista avesse già predisposto, in via cautelativa e in bozza, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ritenendo che tale attività costituisse manifestazione concreta dell’assunzione dell’incarico.
Il principio è destinato ad incidere significativamente sulla pratica professionale: la posizione di garanzia non dipende esclusivamente dall’atto formale di nomina, ma può derivare anche dall’effettivo esercizio delle funzioni proprie del coordinatore.
L’alta vigilanza torna al centro del sistema
Il vero interesse della sentenza risiede però nella ricostruzione del contenuto della posizione di garanzia.
Negli ultimi anni parte della giurisprudenza sembrava aver progressivamente esteso gli obblighi del CSE, fino a prospettare una figura chiamata a verificare anche il dettaglio delle modalità esecutive delle singole lavorazioni.
La decisione in commento si colloca invece nel solco dell’orientamento inaugurato dalla giurisprudenza più “garantista” e minoritaria, ribadendo che il Coordinatore esercita una funzione di alta vigilanza e non di vigilanza operativa.
La distinzione non è meramente terminologica.
L’alta vigilanza concerne la corretta organizzazione del cantiere, il coordinamento tra le imprese, l’aggiornamento del PSC, la verifica della coerenza dei POS, ma con riguardo ai rischi interferenziali e non alle singole lavorazioni, la gestione delle interferenze e, più in generale, la configurazione complessiva delle lavorazioni.
Diversamente, il controllo continuo dell’esecuzione delle singole attività lavorative appartiene ai soggetti che gestiscono direttamente il rischio specifico: datore di lavoro, dirigenti e preposti.
È una distinzione che il Testo Unico aveva chiaramente delineato ma che, talvolta, l’interpretazione giurisprudenziale aveva finito per attenuare.
Il controllo del POS non trasforma il CSE nel datore di lavoro
È proprio sotto questo profilo che la sentenza assume il maggiore valore sistematico.
L’accusa sosteneva che il coordinatore avrebbe dovuto integrare il PSC prevedendo specifiche misure di sicurezza relative ad una particolare lavorazione di perforazione, rilevando la carenza del POS predisposto dall’impresa.
La Cassazione non nega affatto che il CSE debba verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza.
Anzi, ribadisce che il controllo documentale del POS costituisce uno degli obblighi fondamentali previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008.
Ciò che la Corte chiarisce è, però, il limite di tale verifica.
L’obbligo di controllo deve essere interpretato alla luce dell’intera posizione di garanzia del coordinatore e non può tradursi nell’obbligo di progettare o integrare le misure tecniche proprie delle singole lavorazioni.
Diversamente, il CSE finirebbe inevitabilmente per sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del rischio specifico, alterando la distribuzione delle responsabilità costruita dal legislatore.
La verifica della coerenza tra PSC e POS non significa, dunque, riesaminare nel dettaglio ogni scelta tecnico-esecutiva dell’impresa, ma assicurare che il sistema prevenzionistico del cantiere sia complessivamente idoneo rispetto ai rischi organizzativi e interferenziali.
Un riequilibrio della posizione di garanzia
La sentenza n. 23840/2025 non ridimensiona certamente la figura del Coordinatore per la Sicurezza.
Restano integri tutti i suoi poteri e doveri: l’aggiornamento del PSC, il coordinamento tra le imprese, la verifica della congruità dei POS, la contestazione delle inosservanze e il potere-dovere di sospendere le lavorazioni in presenza di un pericolo grave e imminente direttamente riscontrato.
La decisione compie, tuttavia, un’importante operazione di riequilibrio.
Ricorda che il sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 è costruito sulla ripartizione delle aree di rischio tra più garanti, ciascuno titolare di specifiche competenze.
Il Coordinatore non è il garante universale della sicurezza del cantiere.
La sua responsabilità resta ampia, ma continua ad essere circoscritta alla gestione dell’organizzazione della sicurezza e al coordinamento delle lavorazioni, senza estendersi al controllo tecnico-operativo di ogni singola attività esecutiva.
In questo senso la pronuncia sembra segnare un ritorno ai principi originari del Testo Unico, riaffermando che l’effettività della tutela dei lavoratori non passa attraverso un’indiscriminata espansione delle posizioni di garanzia, ma attraverso una corretta individuazione delle responsabilità proprie di ciascun soggetto della prevenzione.